Art. 9
Componente «cooperazione transfrontaliera»
In vigore dal 17 lug 2006
Componente «cooperazione transfrontaliera»
1. La componente «cooperazione transfrontaliera» può sostenere la cooperazione transfrontaliera e, se del caso, transnazionale e interregionale fra i paesi elencati negli allegati I e II, nonché fra questi paesi e gli Stati membri.
2. La cooperazione suddetta mira a incoraggiare le relazioni di buon vicinato e promuovere la stabilità, la sicurezza e la prosperità nell'interesse di tutti i paesi, favorendone inoltre uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile.
3. In caso di cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri, le norme che disciplinano i contributi finanziari del Fondo europeo di sviluppo regionale ed il presente regolamento saranno le disposizioni pertinenti dell' del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (14).
4. La cooperazione verrà coordinata con altri strumenti comunitari di cooperazione transnazionale e interregionale. Nel caso della cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri, questa componente comprenderà le regioni situate su entrambi i versanti del confine o dei confini rispettivi, sia terrestri che marittimi.
5. Compatibilmente con gli obiettivi del presente articolo, questa componente potrà finanziare il miglioramento delle capacità, lo sviluppo istituzionale e gli investimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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