Art. 21

Sospensione dell'assistenza

In vigore dal 17 lug 2006
Sospensione dell'assistenza 1.   Il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle minoranze, nonché delle libertà fondamentali, costituisce un elemento fondamentale per l'attuazione del presente regolamento e per la concessione dell'assistenza nel suo ambito. L'assistenza comunitaria a favore dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia, incluso il Kosovo, è subordinata altresì alle condizioni definite dal Consiglio nelle conclusioni del 29 aprile 1997, specie per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali. 2.   Qualora un paese beneficiario non rispetti i principi o gli impegni contenuti nel rispettivo partenariato con l'UE o qualora i progressi fatti in termini di conformità ai criteri di adesione siano insufficienti, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure del caso in merito a qualsiasi tipo di assistenza concessa a norma del presente regolamento. Il Parlamento europeo viene informato immediatamente e pienamente di tutte le decisioni prese in questo contesto.
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