Art. 23

Status di paese beneficiario

In vigore dal 17 lug 2006
Status di paese beneficiario Quando ad uno dei paesi beneficiari elencati nell'allegato II viene conferito lo status di candidato all'adesione all'UE, il Consiglio trasferisce il paese in questione dall'allegato II all'allegato I, deliberando a maggioranza qualificata in base a una proposta della Commissione.
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Status di paese beneficiario (Art. 23 Regolamento (UE) 2006/1085) — Testo vigente | Portale Normativo