Art. 25
Disposizioni transitorie
In vigore dal 17 lug 2006
Disposizioni transitorie
1. Con effetto dal 1o gennaio 2007 sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 2760/98, (CE) n. 1266/1999, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999, (CE) n. 555/2000, (CE) n. 2500/2001 e (CE) n. 2112/2005.
Detti regolamenti e il regolamento (CE) n. 2666/2000 rimangono d'applicazione per gli atti giuridici e gli impegni connessi agli esercizi finanziari anteriori al 2007 e ai fini dell'attuazione dell'articolo 31 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania ed agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (22).
2. Le misure specifiche eventualmente necessarie per agevolare la transizione dal sistema istituito dai regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 2760/98, (CE) n. 1266/1999, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999, (CE) n. 555/2000, (CE) n. 2666/2000 o (CE) n. 2500/2001 a quello istituito dal presente regolamento vengono adottate dalla Commissione secondo le procedure di cui all' del presente regolamento.
Storico versioni
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