Art. 24

Estensione dello strumento

In vigore dal 17 lug 2006
Estensione dello strumento Per garantire la coerenza e l'efficacia dell'assistenza comunitaria, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, lettera a), di far beneficiare gli altri paesi terzi, territori e regioni delle azioni previste dal presente regolamento, quando il progetto o programma in questione ha carattere regionale, transfrontaliero, transnazionale o globale. Nel far ciò la Commissione cercherà di evitare le duplicazioni per quanto riguarda gli altri strumenti dell'assistenza finanziaria esterna.
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