Art. 22

Valutazione

In vigore dal 17 lug 2006
Valutazione La Commissione valuta periodicamente i risultati e l'efficienza delle politiche e dei programmi nonché l'efficacia della programmazione per accertare se gli obiettivi siano stati conseguiti e potere così formulare raccomandazioni volte a migliorare le operazioni future. La Commissione invia relazioni specifiche ai comitati di cui all', i quali discutono in merito. L'elaborazione dei programmi e l'assegnazione delle risorse deve tenere conto di tali risultati.
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Valutazione (Art. 22 Regolamento (UE) 2006/1085) — Testo vigente | Portale Normativo