Art. 20

Coerenza, compatibilità e coordinamento

In vigore dal 17 lug 2006
Coerenza, compatibilità e coordinamento 1.   I programmi e i progetti finanziati nell'ambito del presente regolamento devono essere coerenti con le politiche dell'UE ed essere conformi agli accordi conclusi con i paesi beneficiari dalla Comunità e dai suoi Stati membri e rispettare gli impegni assunti nell'ambito degli accordi multilaterali di cui questi ultimi sono parti. 2.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza tra l'assistenza della Comunità fornita a norma del presente regolamento e l'assistenza finanziaria fornita dalla Comunità e dagli Stati membri attraverso altri strumenti finanziari interni ed esterni e dalla Banca europea per gli investimenti. 3.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono il coordinamento dei rispettivi programmi di assistenza con l'obiettivo di renderli più efficaci ed efficienti nel fornire assistenza in linea con gli orientamenti definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna e per armonizzare le politiche e le procedure. Il coordinamento comprende consultazioni periodiche e scambi frequenti di informazioni pertinenti nelle diverse fasi del ciclo di assistenza, in particolare a livello locale, e costituisce una tappa essenziale nei processi di programmazione degli Stati membri e della Comunità. 4.   La Commissione, d'intesa con gli Stati membri, intraprende i passi necessari per garantire il coordinamento e l'armonizzazione appropriati e la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, quali le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie delle Nazioni Unite, i fondi e programmi nonché i donatori non UE.
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