Art. 19
Norme relative alla partecipazione e all'origine, ammissibilità alle sovvenzioni
In vigore dal 17 lug 2006
Norme relative alla partecipazione e all'origine, ammissibilità alle sovvenzioni
1. La partecipazione all'assegnazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di un paese beneficiario del presente regolamento, di un paese beneficiario dello strumento europeo di prossimità e di partenariato o di uno Stato membro dello Spazio economico europeo, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto Stato o paese.
2. La partecipazione all'assegnazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è inoltre aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un qualsiasi paese diverso da quelli menzionati al paragrafo 1, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto paese, purché sia stato stabilito l'accesso reciproco alla loro assistenza esterna.
L'accesso reciproco all'assistenza esterna della Comunità è stabilito mediante una decisione specifica riguardante un determinato paese o un determinato gruppo regionale di paesi. Tale decisione viene adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, lettera a), e rimane in vigore per almeno un anno.
La concessione dell'accesso reciproco all'assistenza esterna della Comunità si basa su un confronto tra la Comunità e gli altri donatori e si svolge a livello settoriale o a livello di intero paese, sia esso un paese donatore o destinatario. La decisione di concedere tale reciprocità ad un paese donatore si basa sulla trasparenza, la coerenza e la proporzionalità degli aiuti forniti da quest'ultimo, compresa la qualità e l'entità di tali aiuti. I paesi beneficiari sono consultati nell'ambito del processo descritto nel presente paragrafo.
3. La partecipazione all'assegnazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta alle organizzazioni internazionali.
4. I requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 inerenti alla cittadinanza non si applicano agli esperti proposti nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti.
5. Tutte le forniture e tutti i materiali acquistati nell'ambito di un appalto finanziato a norma del presente regolamento devono essere originari della Comunità o di un paese ammissibile a norma dei paragrafi 1 o 2. Ai fini del presente regolamento, il termine «origine» è definito dalla legislazione comunitaria pertinente in materia di norme di origine per scopi doganali.
6. In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche aventi la cittadinanza di altri paesi diversi da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2, nonché di persone giuridiche stabilite in siffatti paesi, o l'acquisto di forniture e materiali di origine diversa da quella stabilita al paragrafo 5. Le deroghe possono essere motivate dall'indisponibilità dei prodotti e dei servizi nei mercati dei paesi interessati, per motivi di urgenza estrema o nei casi in cui le norme di ammissibilità impedirebbero o renderebbero estremamente difficile la realizzazione di un progetto, di un programma o di un'azione.
7. A norma dell'articolo 114 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, le persone fisiche possono ricevere sovvenzioni.
8. Laddove il finanziamento comunitario riguarda un'operazione attuata attraverso un'organizzazione internazionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili a norma dei paragrafi 1 e 2, nonché a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili in base alle norme di tale organizzazione, assicurando che venga garantito un trattamento equo a tutti i donatori. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.
Laddove il finanziamento comunitario riguarda un'operazione cofinanziata da uno Stato membro o da un paese terzo, con riserva della reciprocità secondo la definizione del paragrafo 2, oppure da un'organizzazione regionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, nonché a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili in base alle norme di tale Stato membro, paese terzo od organizzazione regionale. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.
Storico versioni
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