Art. 18
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
In vigore dal 17 lug 2006
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
1. Tutti gli accordi risultanti dal presente regolamento devono contenere disposizioni che tutelino gli interessi finanziari della Comunità, in particolare per quanto riguarda la frode, la corruzione e le altre irregolarità, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (19), del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (20), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (21).
2. Gli accordi devono autorizzare espressamente la Commissione e la Corte dei conti a controllare, in base ai documenti e in loco, tutti i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari. Tali accordi devono inoltre autorizzare espressamente la Commissione ad eseguire le verifiche e ispezioni in loco di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96.
3. Tutti i contratti che risultano dall'attuazione dell'assistenza garantiscono, sia durante che dopo l'esecuzione degli stessi, il diritto della Commissione e della Corte dei conti di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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