Art. 7
Programmazione
In vigore dal 17 lug 2006
Programmazione
1. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento verrà fornita attraverso programmi pluriennali o annuali, stabiliti per paese e per componente oppure, se opportuno, per gruppo di paesi o per tematica, in conformità delle priorità definite nei documenti di programmazione indicativa pluriennale.
2. I programmi dovranno specificare gli obiettivi perseguiti, i campi di intervento, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo totale del finanziamento previsto. Essi dovranno contenere una descrizione sommaria del tipo di operazioni da finanziare, un'indicazione degli importi assegnati per ogni tipo di operazione e un calendario indicativo d'attuazione. Laddove pertinente, essi dovranno comprendere i risultati delle esperienze acquisite da precedente assistenza. Gli obiettivi dovranno essere specifici, pertinenti e misurabili ed essere contenuti entro limiti temporali.
3. La Commissione adotta i programmi pluriennali ed annuali ed ogni loro revisione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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