Art. 6
Programmazione dell'assistenza
In vigore dal 17 lug 2006
Programmazione dell'assistenza
1. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento è fornita sulla base di documenti indicativi pluriennali stabiliti per paese in stretta consultazione con le autorità nazionali, così da sostenere le strategie nazionali ed assicurare l'impegno e il coinvolgimento del paese interessato. La società civile e le altri parti interessate saranno associate all'occorrenza. Si prenderanno in considerazione anche altri programmi di assistenza.
2. L'assistenza ai paesi elencati nell'allegato I si baserà in particolare sui partenariati di adesione. L'assistenza comprenderà le priorità e la strategia globale derivante da un'analisi periodica della situazione di ogni paese e su quali preparativi per l'adesione è necessario concentrare l'attenzione. L'assistenza sarà programmata tenendo conto dei criteri definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 e dei progressi fatti nell'adozione e nell'applicazione dell'acquis comunitario, nonché nella cooperazione regionale.
3. L'assistenza ai paesi elencati nell'allegato II si baserà in particolare sui partenariati europei. L'assistenza comprenderà le priorità e la strategia globale derivante da un'analisi periodica della situazione di ogni paese su cui devono essere imperniati i preparativi per un'ulteriore integrazione nell'Unione europea. L'assistenza sarà programmata tenendo conto dei criteri definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 e dei progressi fatti nell'applicare gli accordi di stabilizzazione e di associazione, compresa la cooperazione regionale.
4. I documenti di programmazione indicativa pluriennale dovranno presentare dotazioni indicative per le principali priorità all'interno di ogni componente, tenendo conto della ripartizione indicativa per paese e per componente proposta nel quadro finanziario indicativo pluriennale. Essi indicheranno altresì, laddove opportuno, i finanziamenti previsti per programmi riguardanti più paesi e per iniziative orizzontali.
5. I documenti di programmazione indicativa pluriennale verranno elaborati sulla base di una prospettiva triennale e saranno riveduti ogni anno.
6. La Commissione adotta i documenti di programmazione indicativa pluriennale e le revisioni annuali di cui sopra secondo le procedure di cui all', paragrafo 2, lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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