Art. 23
Offerta
In vigore dal 29 giu 2006
Offerta
1. L'offerta all'intervento è presentata per iscritto all'organismo di intervento dello Stato membro sul cui territorio si trova lo zucchero offerto al momento dell'offerta.
2. Sono ricevibili le offerte presentate da un'impresa accreditata a norma degli , relative a zucchero di sua produzione di quota della campagna in corso, che al momento dell'offerta è immagazzinato separatamente in un luogo di ammasso accreditato a norma dell'.
3. Gli Stati membri possono accettare all'intervento soltanto la quantità massima per campagna di commercializzazione indicata per ciascuno di essi nell'allegato. Se le offerte all'intervento superano la quantità massima, l'autorità competente dello Stato membro applica un coefficiente unico di riduzione alle offerte in modo che sia accettata una quantità totale pari alla quantità disponibile.
4. Prima dell'inizio di ogni campagna, la Commissione modifica i quantitativi fissati nell'allegato del presente regolamento in funzione degli adeguamenti di cui all' del regolamento (CE) n. 318/2006 e nei limiti del quantitativo totale fissato dall', paragrafo 2, del medesimo regolamento.
I quantitativi fissati nell'allegato del presente regolamento sono modificati, se del caso, in funzione delle quantità inutilizzate, nel corso del terzo trimestre di ogni campagna, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 e nei limiti del quantitativo totale fissato dall', paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:952:oj#art-23