Art. 7
Domanda di accreditamento
In vigore dal 29 giu 2006
Domanda di accreditamento
1. Possono ottenere un accreditamento le imprese che ne fanno domanda e che esercitano l'attività di:
a)
fabbricante di zucchero;
b)
fabbricante di isoglucosio;
c)
fabbricante di sciroppo di inulina;
d)
raffineria a tempo pieno, ai sensi dell', punto 13), del regolamento (CE) n. 318/2006.
La domanda di cui al primo comma è presentata all'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui le imprese esercitano la loro attività.
Un'impresa può chiedere l'accreditamento per più di un'attività tra quelle elencate al primo comma.
2. Nella domanda di accreditamento l'impresa comunica, oltre a nome e indirizzo, la capacità di produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ed eventualmente il numero dei siti di produzione stabiliti nello Stato membro, precisando per ogni sito l'indirizzo e la capacità di produzione.
3. L'impresa che chiede l'accreditamento a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera d), comprova il possesso dei requisiti di cui all', punto 13), del regolamento (CE) n. 318/2006.
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