Art. 6
Produzione di un'impresa
In vigore dal 29 giu 2006
Produzione di un'impresa
1. Ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 318/2006, per «produzione di zucchero, o di isoglucosio, o di sciroppo di inulina, di un'impresa» si intende la produzione di zucchero, o di isoglucosio, o di sciroppo di inulina, quale definita agli del presente regolamento, realmente prodotta da tale impresa.
2. La produzione totale di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina di un'impresa per una data campagna di commercializzazione è la produzione di cui al paragrafo 1:
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maggiorata della quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina riportata a tale campagna e diminuita della quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina riportata alla campagna successiva, in applicazione rispettivamente degli del regolamento (CE) n. 318/2006,
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maggiorata della quantità prodotta dai trasformatori nell'ambito di contratti di lavorazione per conto terzi, a norma del paragrafo 3, e diminuita della quantità prodotta dall'impresa per conto di committenti nell'ambito di contratti di lavorazione per conto terzi a norma del paragrafo 3.
3. La quantità di zucchero prodotta nell'ambito di un contratto di lavorazione da un'impresa produttrice (di seguito «trasformatore»), per conto di un'altra impresa produttrice (di seguito «committente»), è considerata come produzione del committente, previa presentazione di una domanda scritta e debitamente firmata, indirizzata allo Stato membro interessato da entrambe le imprese produttrici, se ricorre una delle condizioni seguenti:
a)
la produzione totale di zucchero del trasformatore è inferiore alla sua quota;
b)
la produzione totale di zucchero del trasformatore e del committente è superiore alla somma delle loro rispettive quote.
La produzione totale di zucchero, di cui al primo comma, lettera b), di un'impresa, è la produzione di cui al paragrafo 1 a cui è aggiunta la quantità riportata della campagna precedente e la quantità prodotta da trasformatori per conto di tale impresa nell'ambito di contratti di lavorazione e dalla quale è dedotta la quantità prodotta dall'impresa medesima per conto di committenti nell'ambito dei contratti di lavorazione.
Se il risultato è superiore, le autorità competenti possono prendere in considerazione, anziché le quantità effettivamente prodotte di cui al secondo comma, la produzione stimata in base ai contratti di consegna conclusi dalle imprese produttrici.
4. Qualora lo zuccherificio del committente e quello del trasformatore si trovino in Stati membri diversi, la domanda di cui al paragrafo 3 è indirizzata ad entrambi gli Stati membri interessati. In tal caso, questi Stati membri si concertano sulla risposta da fornire e adottano le misure necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al medesimo paragrafo.
5. La quantità di zucchero prodotta da un trasformatore può essere considerata come produzione del committente, se lo Stato membro riconosca un motivo di forza maggiore che rende necessaria la trasformazione in zucchero delle barbabietole, delle canne o del melasso in un'impresa diversa da quella del committente.
Storico versioni
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