Art. 2

Definizioni

In vigore dal 29 giu 2006
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «materia prima», la barbabietola, la canna da zucchero, la cicoria, i cereali, lo zucchero da raffinare o qualsiasi altra forma intermedia di tali prodotti, destinati ad essere trasformati in prodotto finito; b) «prodotto finito», lo zucchero, lo sciroppo di inulina o l'isoglucosio; c) «fabbricante», un'impresa produttrice di prodotti finiti, escluse le raffinerie definite all', punto 13), del regolamento (CE) n. 318/2006; d) «luogo di ammasso», uno silo o un magazzino.
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