Art. 2
Definizioni
In vigore dal 29 giu 2006
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«materia prima», la barbabietola, la canna da zucchero, la cicoria, i cereali, lo zucchero da raffinare o qualsiasi altra forma intermedia di tali prodotti, destinati ad essere trasformati in prodotto finito;
b)
«prodotto finito», lo zucchero, lo sciroppo di inulina o l'isoglucosio;
c)
«fabbricante», un'impresa produttrice di prodotti finiti, escluse le raffinerie definite all', punto 13), del regolamento (CE) n. 318/2006;
d)
«luogo di ammasso», uno silo o un magazzino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:952:oj#art-2