Art. 3
Produzione di zucchero
In vigore dal 29 giu 2006
Produzione di zucchero
1. Ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 318/2006, per «produzione di zucchero» si intende la quantità totale, espressa in zucchero bianco, di:
a)
zucchero bianco;
b)
zucchero greggio;
c)
zucchero invertito;
d)
sciroppi appartenenti ad una delle seguenti categorie, di seguito denominati «sciroppi»:
i)
sciroppi di saccarosio o di zucchero invertito, aventi una purezza di almeno il 70 %, ottenuti da barbabietole da zucchero;
ii)
sciroppi di saccarosio o di zucchero invertito, aventi una purezza di almeno il 75 %, ottenuti da canne da zucchero.
2. La produzione di zucchero non comprende:
a)
le quantità di zucchero bianco prodotte da zucchero greggio o da sciroppi che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica tale zucchero bianco;
b)
le quantità di zucchero bianco prodotte da zucchero greggio, da sciroppi o da zucchero spazzato di recupero che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui è stato fabbricato lo zucchero bianco;
c)
le quantità di zucchero greggio prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica lo zucchero greggio;
d)
le quantità di zucchero greggio prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui lo zucchero greggio è stato fabbricato;
e)
le quantità di zucchero greggio trasformato in zucchero bianco durante la campagna di commercializzazione considerata nell'impresa che le ha prodotte;
f)
le quantità di sciroppi trasformate in zucchero o in zucchero invertito durante la campagna di commercializzazione considerata nell'impresa che le ha prodotte;
g)
le quantità di zucchero, di zucchero invertito e di sciroppi prodotte in regime di traffico di perfezionamento;
h)
le quantità di zucchero invertito prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica tale zucchero invertito;
i)
le quantità di zucchero invertito prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui è stato fabbricato il medesimo zucchero invertito.
3. La produzione di zucchero è espressa in zucchero bianco nel modo seguente:
a)
per lo zucchero bianco, senza tener conto delle differenze di qualità;
b)
per lo zucchero greggio, in funzione del suo rendimento determinato in conformità delle disposizioni dell'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006;
c)
per lo zucchero invertito, applicando alla sua produzione il coefficiente 1;
d)
per gli sciroppi da considerare come prodotti intermedi, in funzione del loro tenore in zucchero estraibile determinato in conformità delle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo;
e)
per gli sciroppi da non considerare come prodotti intermedi, in funzione del loro tenore in zucchero espresso in saccarosio a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione (5).
4. Lo zucchero spazzato di recupero proveniente da una campagna di commercializzazione precedente è espresso in zucchero bianco in funzione del suo tenore in saccarosio.
5. La purezza degli sciroppi è calcolata dividendo il tenore di zuccheri totali per il tenore di sostanze secche.
Il tenore in zucchero estraibile è calcolato sottraendo, dal grado di polarizzazione dello sciroppo, il prodotto della moltiplicazione del coefficiente 1,70 per la differenza tra il tenore di sostanze secche e il grado di polarizzazione dello sciroppo medesimo. Il tenore di sostanze secche è determinato secondo il metodo areometrico o rifrattometrico.
Tuttavia, il tenore in zucchero estraibile può essere determinato, per l'insieme di una campagna, in base al rendimento reale degli sciroppi.
Storico versioni
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