Art. 5

Produzione sciroppo di inulina

In vigore dal 29 giu 2006
Produzione sciroppo di inulina 1.   Ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 318/2006, per «produzione di sciroppo di inulina» si intende la quantità di prodotto ottenuta previa idrolisi di inulina o di oligofruttosi, avente un tenore in peso allo stato secco di almeno il 10 % di fruttosio, sotto forma libera o sotto forma di saccarosio, quale che sia il tenore in fruttosio oltre questo limite e con una purezza del 70 % almeno. La produzione di sciroppo di inulina è espressa in sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio. Per «purezza» si intende la percentuale di monosaccaridi e disaccaridi sulla sostanza secca determinata secondo il metodo di analisi dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (di seguito «metodo Icumsa») (ICUMSA method GS7/8/4-24). 2.   La produzione di sciroppo di inulina è constatata attraverso l'insieme delle operazioni seguenti: a) conteggio fisico del volume del prodotto così come si presenta subito dopo l'uscita dal primo evaporatore, dopo ciascuna idrolisi e prima di qualunque operazione di separazione dei suoi componenti di glucosio e di fruttosio o di qualunque operazione di miscelatura; b) determinazione del tenore di sostanza secca con il metodo rifrattometrico e misurazione del tenore di fruttosio in peso allo stato secco, sulla base di un prelievo giornaliero di campioni rappresentativi; c) conversione del tenore in fruttosio all'80 % in peso allo stato secco, applicando alla quantità determinata di sostanza secca un coefficiente che rappresenti il rapporto tra il tenore in fruttosio misurato in detta quantità di sciroppo e l'80 %; d) espressione in equivalente zucchero/isoglucosio mediante applicazione del coefficiente 1,9. 3.   Le imprese produttrici sono tenute a dichiarare immediatamente ogni impianto utilizzato per l'idrolisi dell'inulina, nonché i quantitativi annui e l'utilizzo dei prodotti di cui al paragrafo 1, ma di purezza inferiore al 70 %. Tali informazioni sono presentate allo Stato membro nel cui territorio si trova l'impianto suddetto. Lo Stato membro può esigere dall'interessato ogni informazione supplementare per accertarsi in particolare che i prodotti di cui al primo comma non siano usati come edulcoranti destinati all'alimentazione umana sul mercato comunitario. Entro il 31 gennaio di ogni anno lo Stato membro comunica alla Commissione una relazione dettagliata contenente le informazioni relative all'anno precedente. La prima relazione è presentata entro il 31 gennaio 2007.
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