Art. 4

Produzione di isoglucosio

In vigore dal 29 giu 2006
Produzione di isoglucosio 1.   Ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 318/2006, per «produzione di isoglucosio» si intende la quantità di prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri, avente un tenore in peso allo stato secco di almeno il 10 % di fruttosio, quale che sia il tenore in fruttosio oltre questo limite. La produzione di isoglucosio è espressa in sostanza secca e constatata secondo le modalità di cui al paragrafo 2. 2.   La produzione di isoglucosio è constatata immediatamente all'uscita dal processo di isomerizzazione e prima di qualsiasi operazione di separazione dei suoi componenti glucosio e fruttosio o di qualsiasi operazione di miscelatura, mediante conteggio fisico del volume del prodotto così come si presenta e determinazione del tenore in sostanza secca con il metodo rifrattometrico. 3.   Le imprese produttrici sono tenute a dichiarare immediatamente ogni impianto utilizzato per l'isomerizzazione del glucosio e dei suoi polimeri. Tale dichiarazione è presentata allo Stato membro nel cui territorio si trova l'impianto suddetto. Lo Stato membro può esigere dall'interessato informazioni supplementari al riguardo.
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Produzione di isoglucosio (Art. 4 Regolamento (UE) 2006/952) — Testo vigente | Portale Normativo