Art. 8

Impegni

In vigore dal 29 giu 2006
Impegni 1.   Per ottenere l'accreditamento l'impresa si impegna per iscritto: a) a comunicare immediatamente alle autorità dello Stato membro ogni modifica dei dati di cui all', paragrafo 2; b) a tenere a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro i registri di cui all' e i prezzi di vendita stabiliti a norma dell'; c) a comunicare allo Stato membro le informazioni a norma dell'; d) a fornire, a richiesta dell'autorità competente dello Stato membro, ogni informazione o documento giustificativo ai fini della gestione e del controllo. 2.   L'accreditamento è costituito da un atto emesso dall'autorità competente, accompagnato da un documento firmato dall'impresa contenente gli impegni di cui al paragrafo 1. 3.   L'accreditamento è revocato qualora si constati che non è più soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 1. L'accreditamento può essere revocato nel corso della campagna di commercializzazione. La revoca non ha effetto retroattivo.
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