Art. 10
Controlli
In vigore dal 29 giu 2006
Controlli
1. Nel corso di ogni campagna l'autorità competente dello Stato membro procede a controlli presso ciascuna impresa e ciascuna raffineria accreditate.
2. I controlli mirano ad accertare l'esattezza e la completezza dei dati dei registri di cui all' e delle comunicazioni di cui all', in particolare attraverso l'analisi della coerenza tra le quantità di materie prime consegnate e le quantità di prodotti finiti ottenuti e attraverso il raffronto con i documenti commerciali o altri documenti pertinenti.
I controlli comprendono una verifica dell'esattezza degli strumenti di pesatura e delle analisi di laboratorio utilizzati per determinare le consegne di materie prime e l'entrata in produzione, i prodotti ottenuti e i movimenti delle scorte.
I controlli comprendono una verifica dell'esattezza e della completezza dei dati utilizzati per la fissazione dei prezzi di vendita mensili medi dell'impresa di cui all', paragrafo 2.
Per le imprese produttrici di zucchero, i controlli riguardano anche il rispetto dell'obbligo di versare il prezzo minimo ai produttori di barbabietole.
I controlli comprendono una verifica fisica delle scorte almeno una volta ogni due anni.
3. Se le autorità competenti dello Stato membro prevedono che il controllo possa essere effettuato a campione per alcuni elementi, il campionamento deve garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo.
4. Lo Stato membro può esigere che, per la certificazione dei dati relativi ai prezzi di cui all', le imprese accreditate ricorrano a servizi di certificazione dei conti, il cui statuto sia riconosciuto dallo Stato membro.
5. Per ogni controllo è redatta una relazione di controllo firmata dall'ispettore, contenente tutti i dettagli delle verifiche effettuate. La relazione indica in particolare:
a)
la data del controllo e le persone presenti;
b)
il periodo controllato e i relativi quantitativi;
c)
le tecniche di controllo utilizzate e, se del caso, un riferimento ai metodi di campionatura;
d)
i risultati del controllo e le misure correttive eventualmente richieste;
e)
una valutazione della gravità, della portata, del grado di permanenza e della durata dei difetti e delle discordanze eventualmente constatate, nonché tutti gli altri elementi da prendere in considerazione per l'applicazione di una sanzione.
Ogni relazione di controllo è archiviata e conservata per almeno i tre anni successivi all'anno del controllo, in modo da poter essere facilmente utilizzata dai servizi di controllo della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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