Art. 13
Determinazione dei prezzi medi
In vigore dal 29 giu 2006
Determinazione dei prezzi medi
1. Ogni mese le imprese accreditate a norma degli del presente regolamento e i trasformatori accreditati a norma dell' del regolamento (CE) n. 318/2006 determinano, per lo zucchero bianco di quota e lo zucchero bianco fuori quota, rispettivamente:
a)
per il mese precedente, il prezzo medio di vendita, rispettivamente di acquisto, nonché il corrispondente quantitativo venduto, rispettivamente acquistato;
b)
per il mese in corso e i due mesi successivi, il prezzo medio stimato di vendita, rispettivamente di acquisto, nonché il corrispondente quantitativo previsto nell'ambito dei contratti o di altre transazioni.
Il prezzo si riferisce a zucchero bianco alla rinfusa, franco fabbrica, della qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio.
2. Per permettere i controlli di cui all', le imprese accreditate conservano per almeno tre anni dopo l'anno della determinazione i dati utilizzati per determinare i prezzi e i quantitativi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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