Art. 11

Sanzioni

In vigore dal 29 giu 2006
Sanzioni 1.   Se constata una discordanza tra le scorte fisiche e i dati dei registri di cui all' o una mancanza di coerenza tra i quantitativi di materia prima e di prodotti finiti ottenuti o tra i documenti pertinenti e i dati o i quantitativi dichiarati o registrati, l'autorità competente dello Stato membro determina, o eventualmente stima, i quantitativi reali prodotti o in giacenza per la campagna in corso ed eventualmente per le campagne precedenti. I quantitativi oggetto di una dichiarazione scorretta che dia luogo a un vantaggio finanziario indebito sono soggetti al pagamento di 500 EUR/t. 2.   Se constata che un'impresa non ha rispettato gli impegni previsti dall' e in caso di assenza di documenti giustificativi sufficienti al conseguimento degli obiettivi del controllo di cui all', paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro impone una sanzione di 500 EUR/t, da applicare a un quantitativo forfettario di prodotto finito, determinato dallo Stato membro in funzione della gravità dell'infrazione. 3.   Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica, qualora le discordanze o la mancanza di coerenza constatate riguardino meno del 5 %, in peso, della quantità di prodotti finiti dichiarati o registrati e controllati o se risultano da omissioni o semplici errori amministrativi, purché siano adottate misure correttive per evitare il ripetersi di tali errori in futuro. 4.   Le sanzioni previste dai paragrafi 1 e 2 non si applicano in caso di forza maggiore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:952:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo