Art. 15

Disposizioni transitorie per la trasmissione dei dati sui prezzi

In vigore dal 29 giu 2006
Disposizioni transitorie per la trasmissione dei dati sui prezzi Entro il 20 ottobre 2006, il 20 gennaio 2007, il 20 aprile 2007 e il 20 luglio 2007 le imprese accreditate a norma degli del presente regolamento e i trasformatori accreditati a norma dell' del regolamento (CE) n. 318/2006 comunicano alla Commissione i prezzi fissati a norma dell', paragrafo 1, del presente regolamento nel corso dei tre mesi precedenti. È garantita la riservatezza dei dati ricevuti, trattati e conservati dalla Commissione. Gli altri operatori del settore dello zucchero, in particolare gli acquirenti, possono comunicare alla Commissione il prezzo medio dello zucchero, determinato secondo le modalità di cui all'. Gli operatori indicano il proprio nome, indirizzo e ragione sociale.
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