Art. 16

Contratto di fornitura

In vigore dal 29 giu 2006
Contratto di fornitura 1.   Per l'applicazione dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 318/2006 è considerato come contratto di fornitura il contratto stipulato tra l'impresa produttrice di zucchero e il venditore di barbabietole che produce le barbabietole che vende. 2.   Se un'impresa produttrice riporta una parte della sua produzione alla campagna saccarifera successiva, a norma dell' o dell' del regolamento (CE) n. 318/2006, la sua quota è considerata ridotta, per la stessa campagna, del quantitativo riportato, ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 5, del medesimo regolamento. 3.   Sono considerati stipulati prima della semina soltanto i contratti stipulati prima della fine di tutte le semine e comunque: — anteriormente al 1o aprile in Italia, — anteriormente al 1o maggio negli altri Stati membri.
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Contratto di fornitura (Art. 16 Regolamento (UE) 2006/952) — Testo vigente | Portale Normativo