Art. 18

Quote supplementari di zucchero

In vigore dal 29 giu 2006
Quote supplementari di zucchero 1.   Le quote supplementari di zucchero di cui all' del regolamento (CE) n. 318/2006 possono essere assegnate esclusivamente a imprese produttrici di zucchero a cui è stata attribuita una quota nel 2005/2006. 2.   L'impresa indica, nella domanda di quota supplementare di zucchero, se desidera beneficiare della quota supplementare a partire dalla campagna di commercializzazione 2006/2007 o 2007/2008. Nell'attribuire la quota supplementare lo Stato membro indica a partire da quale campagna l'attribuzione acquista efficacia. Le attribuzioni posteriori al 1o gennaio 2007 acquistano tuttavia efficacia a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2007/2008.
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Quote supplementari di zucchero (Art. 18 Regolamento (UE) 2006/952) — Testo vigente | Portale Normativo