Art. 18 · Quote supplementari di zucchero

Art. 18

Quote supplementari di zucchero

In vigore dal 29 giu 2006
Quote supplementari di zucchero 1.   Le quote supplementari di zucchero di cui all' del regolamento (CE) n. 318/2006 possono essere assegnate esclusivamente a imprese produttrici di zucchero a cui è stata attribuita una quota nel 2005/2006. 2.   L'impresa indica, nella domanda di quota supplementare di zucchero, se desidera beneficiare della quota supplementare a partire dalla campagna di commercializzazione 2006/2007 o 2007/2008. Nell'attribuire la quota supplementare lo Stato membro indica a partire da quale campagna l'attribuzione acquista efficacia. Le attribuzioni posteriori al 1o gennaio 2007 acquistano tuttavia efficacia a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2007/2008.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:952:oj#art-18