Art. 20
Imputazione dei raccolti di barbabietole
In vigore dal 29 giu 2006
Imputazione dei raccolti di barbabietole
Lo zucchero estratto dalle barbabietole seminate nel corso di una data campagna di commercializzazione è imputato alla campagna di commercializzazione successiva.
Tuttavia, a condizione che esista un sistema di controllo adeguato, l'Italia, il Portogallo e la Spagna possono decidere che lo zucchero estratto dalle barbabietole seminate in autunno in una data campagna di commercializzazione sia imputato alla campagna di commercializzazione in corso.
L'Italia, il Portogallo e la Spagna informano la Commissione delle decisioni adottate in virtù del presente articolo entro il 30 settembre 2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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