Art. 21

Comunicazioni relative alla produzione e alle giacenze

In vigore dal 29 giu 2006
Comunicazioni relative alla produzione e alle giacenze 1.   Anteriormente al giorno 20 di ogni mese, le imprese produttrici di zucchero o le raffinerie accreditate comunicano, all'organismo competente dello Stato membro in cui ha luogo la produzione o la raffinazione, il totale dei quantitativi di zucchero o di sciroppi, espressi in zucchero bianco, di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a d): — di proprietà od oggetto di una nota di pegno; e — giacenti in libera pratica sul territorio della Comunità alla fine del mese precedente. Tali quantitativi sono ripartiti, per Stato membro di magazzinaggio, in: — zucchero prodotto dall'impresa, indicando le quantità di quota, fuori quota o riportate a norma dell' o dell' del regolamento (CE) n. 318/2006; — altri zuccheri. 2.   Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente alla fine del secondo mese successivo a quello considerato, il quantitativo di zucchero in giacenza alla fine di ogni mese presso le imprese di cui al paragrafo 1, ripartito per tipo di zucchero a norma del secondo comma del medesimo paragrafo. In caso di magazzinaggio in Stati membri diversi da quello che effettua la comunicazione alla Commissione, quest'ultimo comunica agli Stati membri interessati, anteriormente alla fine del mese successivo, i quantitativi immagazzinati e i luoghi di magazzinaggio situati nel loro territorio. 3.   Ciascuna impresa produttrice di isoglucosio o di sciroppo di inulina accreditata comunica, anteriormente al 30 novembre, all'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo la produzione i quantitativi di isoglucosio espressi in sostanza secca o, rispettivamente, di sciroppo di inulina espressi in equivalente zucchero bianco, di proprietà e giacenti in libera pratica sul territorio della Comunità alla fine della campagna precedente, ripartiti in: a) isoglucosio o sciroppo di inulina prodotti dall'impresa, indicando le quantità di quota, fuori quota e riportate a norma dell' o dell' del regolamento (CE) n. 318/2006; b) altri. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente al 31 dicembre, i quantitativi di isoglucosio e di sciroppo di inulina in giacenza alla fine della campagna precedente, ripartiti conformemente al primo comma. 4.   Anteriormente al 15 di ogni mese ogni impresa produttrice di isoglucosio comunica allo Stato membro nel cui territorio ha effettuato la produzione i quantitativi di isoglucosio, espressi in sostanza secca, effettivamente prodotti durante il mese precedente. Gli Stati membri stabiliscono e comunicano alla Commissione, per ogni mese e anteriormente alla fine del secondo mese successivo, la produzione di isoglucosio di ogni impresa produttrice. I quantitativi prodotti in regime di perfezionamento attivo sono comunicati separatamente.
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Comunicazioni relative alla produzione e alle giacenze (Art. 21 Regolamento (UE) 2006/952) — Testo vigente | Portale Normativo