Art. 19

Quote aggiuntive di isoglucosio

In vigore dal 29 giu 2006
Quote aggiuntive di isoglucosio 1.   L'Italia, la Lituania e la Svezia attribuiscono le quote aggiuntive di isoglucosio di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 per una o più delle quattro campagne di commercializzazione dal 2006/2007 al 2009/2010 in modo da evitare ogni discriminazione tra gli operatori. 2.   Il prelievo unico di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006 è versato dall'impresa entro un termine da stabilirsi dallo Stato membro, che non può essere posteriore al 31 dicembre della campagna a partire dalla quale è attribuita la quota aggiuntiva di isoglucosio. Se il prelievo unico non è versato entro il termine ultimo di cui al primo comma, le quote aggiuntive di isoglucosio non si considerano assegnate all'impresa di cui trattasi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:952:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Quote aggiuntive di isoglucosio (Art. 19 Regolamento (UE) 2006/952) — Testo vigente | Portale Normativo