Art. 17
Maggiorazioni e riduzioni
In vigore dal 29 giu 2006
Maggiorazioni e riduzioni
1. Per l'applicazione delle maggiorazioni e riduzioni di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006, il prezzo minimo della barbabietola di quota di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo è, per ogni decimo di punto percentuale di tenore di saccarosio:
a)
aumentato come minimo di:
i)
0,9 % per i tenori superiori al 16 % e inferiori o uguali al 18 %;
ii)
0,7 % per i tenori superiori al 18 % e inferiori o uguali al 19 %;
iii)
0,5 % per i tenori superiori al 19 % e inferiori o uguali al 20 %;
b)
diminuito al massimo di:
i)
0,9 % per i tenori superiori al 16 % e inferiori o uguali al 15,5 %;
ii)
1 % per i tenori inferiori al 15,5 % e superiori o uguali al 14,5 %.
Per le barbabietole con tenori di saccarosio superiori al 20 % si applica almeno il prezzo minimo adattato in conformità della lettera a), punto iii).
2. I contratti di fornitura e gli accordi interprofessionali di cui all' del regolamento (CE) n. 318/2006 possono prevedere, rispetto alle maggiorazioni e alle riduzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
a)
maggiorazioni supplementari per tenori di saccarosio superiori al 20 %;
b)
riduzioni supplementari per tenori di saccarosio inferiori al 14,5 %.
Detti contratti e accordi possono prevedere, per le barbabietole con un tenore di saccarosio inferiore al 14,5 %, una definizione delle barbabietole atte alla trasformazione in zucchero, se nei medesimi contratti e accordi sono fissate riduzioni supplementari per i tenori di saccarosio inferiori al 14,5 % e superiori o uguali al tenore minimo di saccarosio previsto in tale definizione.
Se i contratti e gli accordi non prevedono la definizione di cui al secondo comma, lo Stato membro interessato può stabilire tale definizione. In tal caso esso fissa contemporaneamente le riduzioni supplementari di cui a detto comma.
Storico versioni
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