Art. 9
Registri
In vigore dal 29 giu 2006
Registri
L'autorità competente dello Stato membro stabilisce i registri che devono essere tenuti dalle imprese accreditate a norma degli per ogni sito di produzione, nonché la periodicità delle registrazioni, che deve essere almeno mensile.
I registri sono conservati dall'impresa per almeno i tre anni successivi all'anno in corso e contengono almeno i seguenti elementi:
1)
le quantità di materie prime ricevute indicando, per la barbabietola e la canna, il tenore in zucchero quale determinato alla consegna nell'impresa;
2)
eventualmente i prodotti finiti o semifiniti ricevuti;
3)
le quantità di prodotti finiti ottenuti e le quantità dei sottoprodotti;
4)
le perdite inerenti alla lavorazione;
5)
le quantità distrutte, con la relativa giustificazione;
6)
le quantità di prodotti finiti spedite.
Storico versioni
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