Art. 9

Registri

In vigore dal 29 giu 2006
Registri L'autorità competente dello Stato membro stabilisce i registri che devono essere tenuti dalle imprese accreditate a norma degli per ogni sito di produzione, nonché la periodicità delle registrazioni, che deve essere almeno mensile. I registri sono conservati dall'impresa per almeno i tre anni successivi all'anno in corso e contengono almeno i seguenti elementi: 1) le quantità di materie prime ricevute indicando, per la barbabietola e la canna, il tenore in zucchero quale determinato alla consegna nell'impresa; 2) eventualmente i prodotti finiti o semifiniti ricevuti; 3) le quantità di prodotti finiti ottenuti e le quantità dei sottoprodotti; 4) le perdite inerenti alla lavorazione; 5) le quantità distrutte, con la relativa giustificazione; 6) le quantità di prodotti finiti spedite.
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