Art. 22
Bilanci di approvvigionamento
In vigore dal 29 giu 2006
Bilanci di approvvigionamento
1. Per ciascuna campagna di commercializzazione sono stabiliti bilanci comunitari di approvvigionamento di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina. Tali bilanci sono consolidati alla fine della campagna successiva.
2. Gli Stati membri stabiliscono e comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o marzo, la produzione provvisoria di zucchero e di sciroppo di inulina della campagna in corso per ciascuna impresa situata nel loro territorio. La produzione di zucchero è ripartita per mese.
Per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica nonché per la Spagna per quanto riguarda lo zucchero di canna, la produzione provvisoria è stabilita e comunicata anteriormente al 1o luglio.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o giugno, le superfici e le produzioni, da un lato, di barbabietole destinate rispettivamente alla produzione di zucchero, di bioetanolo o di altri prodotti e, dall'altro, di cicorie destinate alla produzione di sciroppo di inulina, per la campagna in corso e, a titolo previsionale, per la campagna successiva.
4. Gli Stati membri stabiliscono e comunicano alla Commissione, anteriormente al 30 novembre, le produzioni definitive di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina della campagna precedente per ciascuna impresa situata nel loro territorio. La produzione totale di zucchero è ripartita per mese.
5. Qualora sia necessario modificare la produzione definitiva di zucchero in base alle informazioni comunicate a norma del paragrafo 4, si tiene conto della differenza che ne consegue al momento di stabilire la produzione definitiva della campagna durante la quale è constatata la differenza.
Storico versioni
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