Art. 24
Accreditamento del luogo di ammasso
In vigore dal 29 giu 2006
Accreditamento del luogo di ammasso
1. L'accreditamento è rilasciato su richiesta dell'impresa produttrice all'organismo di intervento per i luoghi di ammasso che:
a)
sono adatti alla conservazione dello zucchero;
b)
sono situati in una località che offra le possibilità di trasporto necessarie per il destivaggio dello zucchero;
c)
permettano di immagazzinare separatamente i quantitativi offerti all'intervento.
Gli organismi di intervento possono esigere condizioni complementari.
2. L'accreditamento del luogo di ammasso è rilasciato o per l'ammasso alla rinfusa o per l'ammasso di prodotto condizionato. L'accreditamento fissa un limite quantitativo, corrispondente a 50 volte al massimo la capacità giornaliera di destivaggio dello zucchero che il richiedente si impegna a mettere a disposizione dell'organismo di intervento. L'accreditamento indica la quantità totale per la quale è rilasciato e la capacità giornaliera di destivaggio.
3. Lo zucchero è immagazzinato in modo da poter essere identificato e accessibile. Lo zucchero confezionato deve essere collocato su palette, se non è confezionato in sacchi grandi («big bags»).
4. L'organismo di intervento revoca l'accreditamento se non è più soddisfatta una delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. L'accreditamento può essere revocato nel corso della campagna di commercializzazione. La revoca non ha effetto retroattivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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