Art. 26
Partite
In vigore dal 29 giu 2006
Partite
Ogni offerta di zucchero all'intervento è presentata sotto forma di partite.
Ai fini della presente sezione si intende per «partita» un quantitativo di zucchero di almeno 2 000 tonnellate, avente la stessa qualità e lo stesso modo di presentazione e immagazzinato nel medesimo luogo di ammasso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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