Art. 25
Qualità minima dello zucchero
In vigore dal 29 giu 2006
Qualità minima dello zucchero
1. Gli zuccheri offerti all'intervento devono rispondere ai seguenti criteri:
a)
essere prodotti entro quota nel corso della stessa campagna di commercializzazione in cui è presentata l'offerta;
b)
essere in cristalli.
2. Lo zucchero bianco offerto all'intervento deve essere di qualità sana, leale e mercantile, scorrevole e avere un tenore di umidità uguale o inferiore allo 0,06 % .
3. Lo zucchero greggio offerto all'intervento deve essere di qualità sana, leale e mercantile, con un rendimento, calcolato a norma dell'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006, non inferiore all'89 %.
Se si tratta di zucchero greggio di canna, lo zucchero deve avere un fattore di sicurezza non superiore a 0,30.
Se si tratta di zucchero greggio di barbabietole, lo zucchero deve avere:
—
un valore di pH non inferiore a 7,9 al momento dell'accettazione dell'offerta,
—
un contenuto di zucchero invertito non eccedente lo 0,07 %,
—
una temperatura che non presenti alcun rischio per la buona conservazione,
—
un fattore di sicurezza non superiore a 0,45, se il grado di polarizzazione è uguale o superiore a 97, o un tenore di umidità non eccedente l'1,4 %, se il grado di polarizzazione è inferiore a 97.
Il fattore di sicurezza è stabilito dividendo la percentuale del tenore di umidità dello zucchero per la differenza tra 100 e il grado di polarizzazione di tale zucchero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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