Art. 25

Qualità minima dello zucchero

In vigore dal 29 giu 2006
Qualità minima dello zucchero 1.   Gli zuccheri offerti all'intervento devono rispondere ai seguenti criteri: a) essere prodotti entro quota nel corso della stessa campagna di commercializzazione in cui è presentata l'offerta; b) essere in cristalli. 2.   Lo zucchero bianco offerto all'intervento deve essere di qualità sana, leale e mercantile, scorrevole e avere un tenore di umidità uguale o inferiore allo 0,06 % . 3.   Lo zucchero greggio offerto all'intervento deve essere di qualità sana, leale e mercantile, con un rendimento, calcolato a norma dell'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006, non inferiore all'89 %. Se si tratta di zucchero greggio di canna, lo zucchero deve avere un fattore di sicurezza non superiore a 0,30. Se si tratta di zucchero greggio di barbabietole, lo zucchero deve avere: — un valore di pH non inferiore a 7,9 al momento dell'accettazione dell'offerta, — un contenuto di zucchero invertito non eccedente lo 0,07 %, — una temperatura che non presenti alcun rischio per la buona conservazione, — un fattore di sicurezza non superiore a 0,45, se il grado di polarizzazione è uguale o superiore a 97, o un tenore di umidità non eccedente l'1,4 %, se il grado di polarizzazione è inferiore a 97. Il fattore di sicurezza è stabilito dividendo la percentuale del tenore di umidità dello zucchero per la differenza tra 100 e il grado di polarizzazione di tale zucchero.
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Qualità minima dello zucchero (Art. 25 Regolamento (UE) 2006/952) — Testo vigente | Portale Normativo