Art. 22 · Bilanci di approvvigionamento

Art. 22

Bilanci di approvvigionamento

In vigore dal 29 giu 2006
Bilanci di approvvigionamento 1.   Per ciascuna campagna di commercializzazione sono stabiliti bilanci comunitari di approvvigionamento di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina. Tali bilanci sono consolidati alla fine della campagna successiva. 2.   Gli Stati membri stabiliscono e comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o marzo, la produzione provvisoria di zucchero e di sciroppo di inulina della campagna in corso per ciascuna impresa situata nel loro territorio. La produzione di zucchero è ripartita per mese. Per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica nonché per la Spagna per quanto riguarda lo zucchero di canna, la produzione provvisoria è stabilita e comunicata anteriormente al 1o luglio. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o giugno, le superfici e le produzioni, da un lato, di barbabietole destinate rispettivamente alla produzione di zucchero, di bioetanolo o di altri prodotti e, dall'altro, di cicorie destinate alla produzione di sciroppo di inulina, per la campagna in corso e, a titolo previsionale, per la campagna successiva. 4.   Gli Stati membri stabiliscono e comunicano alla Commissione, anteriormente al 30 novembre, le produzioni definitive di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina della campagna precedente per ciascuna impresa situata nel loro territorio. La produzione totale di zucchero è ripartita per mese. 5.   Qualora sia necessario modificare la produzione definitiva di zucchero in base alle informazioni comunicate a norma del paragrafo 4, si tiene conto della differenza che ne consegue al momento di stabilire la produzione definitiva della campagna durante la quale è constatata la differenza.
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