Art. 12
Comunicazioni alla Commissione
In vigore dal 29 giu 2006
Comunicazioni alla Commissione
1. Lo Stato membro comunica alla Commissione:
a)
l'elenco delle imprese produttrici accreditate;
b)
la quota attribuita ciascuna impresa produttrice accreditata.
La comunicazione è effettuata entro il 31 gennaio di ogni campagna di commercializzazione. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, è effettuata una prima comunicazione entro il 31 luglio 2006.
In caso di revoca dell'accreditamento, lo Stato membro ne informa senza indugio la Commissione.
2. Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 31 marzo successivo alla relativa campagna, una relazione annuale contenente il numero dei controlli effettuati a norma dell' e, per ogni controllo, le lacune constatate, il seguito dato e le sanzioni applicate.
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