Art. 39

Vendite

In vigore dal 29 giu 2006
Vendite 1.   Gli organismi di intervento possono vendere lo zucchero soltanto dopo che ne è stata decisa la vendita secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006. 2.   La vendita dello zucchero alle condizioni previste all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006 è effettuata mediante gara o con un'altra procedura di vendita. 3.   Al momento della decisione di indizione della gara, si determinano le condizioni della gara e in particolare la destinazione dello zucchero da smerciare. Ai fini della presente sezione si intende per «destinazione»: a) l'alimentazione degli animali; b) l'esportazione; c) altri usi eventualmente da determinarsi. La gara verte, secondo i casi, sul prezzo di vendita, sull'importo del premio di denaturazione oppure sull'importo della restituzione all'esportazione. 4.   Le condizioni dell'aggiudicazione devono garantire la parità di accesso e di trattamento ad ogni interessato, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità.
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Vendite (Art. 39 Regolamento (UE) 2006/952) — Testo vigente | Portale Normativo