Art. 39
Vendite
In vigore dal 29 giu 2006
Vendite
1. Gli organismi di intervento possono vendere lo zucchero soltanto dopo che ne è stata decisa la vendita secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.
2. La vendita dello zucchero alle condizioni previste all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006 è effettuata mediante gara o con un'altra procedura di vendita.
3. Al momento della decisione di indizione della gara, si determinano le condizioni della gara e in particolare la destinazione dello zucchero da smerciare.
Ai fini della presente sezione si intende per «destinazione»:
a)
l'alimentazione degli animali;
b)
l'esportazione;
c)
altri usi eventualmente da determinarsi.
La gara verte, secondo i casi, sul prezzo di vendita, sull'importo del premio di denaturazione oppure sull'importo della restituzione all'esportazione.
4. Le condizioni dell'aggiudicazione devono garantire la parità di accesso e di trattamento ad ogni interessato, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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