Art. 37

Controlli dei luoghi di magazzinaggio

In vigore dal 29 giu 2006
Controlli dei luoghi di magazzinaggio L'organismo competente responsabile del controllo procede a un controllo senza preavviso dei luoghi di magazzinaggio a norma dell' del regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione (6).
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Controlli dei luoghi di magazzinaggio (Art. 37 Regolamento (UE) 2006/952) — Testo vigente | Portale Normativo