Art. 36

Controversie relative alla qualità

In vigore dal 29 giu 2006
Controversie relative alla qualità 1.   Se si constata una differenza tra i risultati delle analisi fatte effettuare dal venditore e dall'acquirente, a norma dell', ai fini della constatazione della categoria dello zucchero è determinante la media aritmetica dei due risultati se la differenza è: — per lo zucchero della categoria 1, inferiore o uguale ad 1 punto per ciascuna delle caratteristiche di cui all', paragrafo 3, lettera d); — per lo zucchero della categoria 2, inferiore o uguale a 2 punti per ciascuna delle caratteristiche prese in considerazione per la definizione di tale categoria, sempre che si tratti di caratteristiche determinate mediante punti. Tuttavia, su richiesta di uno dei contraenti, può essere effettuata un'analisi d'arbitrato dal laboratorio di cui all', primo comma. In tal caso, si effettua la media aritmetica tra il risultato dell'analisi d'arbitrato e quello delle analisi del venditore e dell'analisi dell'acquirente che risulta più vicino al risultato dell'analisi d'arbitrato. Tale media è determinante ai fini della constatazione della categoria dello zucchero. Nel caso in cui il risultato dell'analisi d'arbitrato si situi ad uguale distanza dai risultati delle analisi fatte effettuare dal venditore e dall'acquirente, l'analisi d'arbitrato è la sola determinante ai fini della constatazione della categoria dello zucchero. 2.   Quando la differenza constatata tra i risultati delle analisi fatte effettuare dal venditore e dall'acquirente, a norma dell' è superiore alla differenza indicata al paragrafo 1, primo comma, lettera a) o b), del presente articolo, secondo il caso, un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti effettua un'analisi d'arbitrato. In tal caso si procede secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. 3.   Per le controversie relative al limite massimo per il tipo di colore dello zucchero della categoria 3, alla polarizzazione, all'umidità o al contenuto di zucchero invertito, si applica la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia, le differenze di cui al paragrafo 1 sono sostituite da: — 1,0 unità di tipo di colore per lo zucchero della categoria 3, — 0,2o S per la polarizzazione, — 0,02 % per l'umidità, — 0,01 % per il contenuto di zucchero invertito. 4.   In caso di controversia tra i contraenti dopo l'applicazione dell' in merito al rendimento dello zucchero greggio acquistato, il laboratorio di cui al primo comma del medesimo articolo effettua un'analisi d'arbitrato. In tal caso, si effettua la media aritmetica tra il risultato dell'analisi d'arbitrato e quello dei risultati dell'analisi del venditore o dell'analisi dell'acquirente che risulta più vicino al risultato dell'analisi d'arbitrato. Tale media è determinante ai fini della constatazione del rendimento dello zucchero greggio. Nel caso in cui il risultato dell'analisi d'arbitrato si situi ad uguale distanza dai risultati delle analisi fatte effettuare dal venditore e dall'acquirente, l'analisi d'arbitrato è la sola determinante ai fini della constatazione del rendimento dello zucchero greggio. 5.   Le spese relative all'analisi di arbitrato di cui al paragrafo 1, secondo comma, sono a carico della parte contraente che la richiede. Le spese relative all'analisi di arbitrato di cui al paragrafo 2 sono suddivise in parti eguali tra l'organismo di intervento e il venditore. Le spese relative all'analisi di arbitrato di cui al paragrafo 3 sono a carico del contraente che ha contestato i risultati delle analisi effettuate in applicazione dell'.
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Controversie relative alla qualità (Art. 36 Regolamento (UE) 2006/952) — Testo vigente | Portale Normativo