Art. 34
Termine di pagamento
In vigore dal 29 giu 2006
Termine di pagamento
L'organismo di intervento effettua il pagamento non prima del centoventesimo giorno a decorrere dal giorno di accettazione dell'offerta, purché i controlli relativi alla verifica del peso e delle caratteristiche qualitative delle partite offerte siano stati eseguiti a norma della sezione 4.
Storico versioni
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