Art. 35

Prelievo di campioni per il controllo della qualità

In vigore dal 29 giu 2006
Prelievo di campioni per il controllo della qualità Entro il termine di cui all', sono prelevati per le analisi quattro campioni rappresentativi da parte di esperti riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro interessato oppure di esperti designati di comune accordo dall'organismo di intervento e dal venditore. Ad ognuno dei contraenti è consegnato un campione. Gli altri due campioni sono conservati dall'esperto o presso un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti. Le operazioni di analisi di ciascun campione sono effettuate due volte e la media dei due risultati è considerata il risultato dell'analisi del campione.
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