Art. 38

Controllo del peso e relative spese

In vigore dal 29 giu 2006
Controllo del peso e relative spese 1.   Gli esperti di cui all' procedono alla verifica del peso dello zucchero venduto. Il venditore adotta tutte le disposizioni necessarie a permettere agli esperti di procedere alla verifica del peso ed al prelievo dei campioni. 2.   Le spese relative alla verifica del peso sono a carico del venditore. 3.   Le spese relative agli esperti che effettuano la verifica del peso e il prelievo dei campioni sono a carico dell'organismo di intervento. 4.   La quantità può essere constatata sulla base della contabilità di magazzino, che deve essere conforme alle norme professionali nonché a quelle dell'organismo di intervento, a condizione che: a) la contabilità di magazzino indichi il peso constatato per pesata e le caratteristiche qualitative e fisiche al momento della pesata, la quale non può risalire a più di dieci mesi; b) l'ammassatore dichiari che la partita offerta corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni contenute nella contabilità di magazzino; c) le caratteristiche qualitative constatate all'atto della pesatura coincidano con quelle dei campioni rappresentativi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:952:oj#art-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Controllo del peso e relative spese (Art. 38 Regolamento (UE) 2006/952) — Testo vigente | Portale Normativo