Art. 38
Controllo del peso e relative spese
In vigore dal 29 giu 2006
Controllo del peso e relative spese
1. Gli esperti di cui all' procedono alla verifica del peso dello zucchero venduto.
Il venditore adotta tutte le disposizioni necessarie a permettere agli esperti di procedere alla verifica del peso ed al prelievo dei campioni.
2. Le spese relative alla verifica del peso sono a carico del venditore.
3. Le spese relative agli esperti che effettuano la verifica del peso e il prelievo dei campioni sono a carico dell'organismo di intervento.
4. La quantità può essere constatata sulla base della contabilità di magazzino, che deve essere conforme alle norme professionali nonché a quelle dell'organismo di intervento, a condizione che:
a)
la contabilità di magazzino indichi il peso constatato per pesata e le caratteristiche qualitative e fisiche al momento della pesata, la quale non può risalire a più di dieci mesi;
b)
l'ammassatore dichiari che la partita offerta corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni contenute nella contabilità di magazzino;
c)
le caratteristiche qualitative constatate all'atto della pesatura coincidano con quelle dei campioni rappresentativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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