Art. 40

Bando di gara

In vigore dal 29 giu 2006
Bando di gara 1.   Alla gara provvede l'organismo di intervento interessato per i quantitativi di zucchero che detiene. 2.   L'organismo di intervento redige un bando di gara che pubblica almeno otto giorni prima dell'inizio del periodo fissato per la presentazione delle offerte. L'organismo di intervento trasmette il bando di gara, con tutte le eventuali modifiche, alla Commissione prima della pubblicazione. 3.   Il bando di gara precisa in particolare: a) il nome e l'indirizzo dell'organismo di intervento che effettua la gara; b) le condizioni della gara; c) il termine di presentazione delle offerte; d) le partite di zucchero messe in vendita e, per ogni partita: — il numero di riferimento, — la quantità, — la designazione qualitativa dello zucchero, — il modo di presentazione, — l'ubicazione del luogo in cui lo zucchero è immagazzinato, — lo stadio di consegna, — se del caso, l'esistenza di possibilità di carico su mezzi di trasporto fluviali, marittimi o ferroviari. Ai fini della presente sezione si intende per «partita» un quantitativo di zucchero avente la stessa designazione di qualità, lo stesso modo di presentazione e giacente nello stesso luogo di ammasso. L'offerta minima per ogni gara parziale è di 250 tonnellate. 4.   L'organismo di intervento prende le misure che ritiene utili per permettere agli interessati che ne facciano richiesta di esaminare lo zucchero in vendita.
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Bando di gara (Art. 40 Regolamento (UE) 2006/952) — Testo vigente | Portale Normativo