Art. 42

Condizioni di gara

In vigore dal 29 giu 2006
Condizioni di gara 1.   Per la messa all'asta dello zucchero, nella decisione di apertura della gara sono stabilite le seguenti condizioni di gara: a) il quantitativo globale o i quantitativi messi all'asta; b) la destinazione; c) il termine di presentazione delle offerte; d) il prezzo che l'aggiudicatario deve pagare se lo zucchero è destinato all'alimentazione animale o all'esportazione. 2.   Nella decisione di apertura della gara possono essere determinate condizioni supplementari, in particolare: a) l'importo del prezzo minimo dello zucchero posto in vendita per una destinazione diversa dall'alimentazione animale o dall'esportazione; b) l'importo massimo del premio di denaturazione o della restituzione all'esportazione; c) la quantità minima per offerente o per partita; d) la quantità massima per offerente o per partita; e) la validità specifica del titolo di premio di denaturazione o del titolo di esportazione.
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Condizioni di gara (Art. 42 Regolamento (UE) 2006/952) — Testo vigente | Portale Normativo