Art. 41
Aggiudicazione
In vigore dal 29 giu 2006
Aggiudicazione
1. Ogni aggiudicazione equivale alla stipulazione di un contratto di vendita per il quantitativo di zucchero aggiudicato. L'aggiudicazione avviene, secondo i casi, sulla base dei seguenti elementi figuranti nell'offerta:
a)
il prezzo che l'aggiudicatario deve pagare;
b)
l'importo del premio di denaturazione;
c)
l'importo della restituzione all'esportazione.
2. Il prezzo che l'aggiudicatario deve pagare è:
a)
nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), quello indicato nell'offerta;
b)
nel caso di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), quello indicato nelle condizioni di gara.
Storico versioni
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