Art. 41

Aggiudicazione

In vigore dal 29 giu 2006
Aggiudicazione 1.   Ogni aggiudicazione equivale alla stipulazione di un contratto di vendita per il quantitativo di zucchero aggiudicato. L'aggiudicazione avviene, secondo i casi, sulla base dei seguenti elementi figuranti nell'offerta: a) il prezzo che l'aggiudicatario deve pagare; b) l'importo del premio di denaturazione; c) l'importo della restituzione all'esportazione. 2.   Il prezzo che l'aggiudicatario deve pagare è: a) nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), quello indicato nell'offerta; b) nel caso di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), quello indicato nelle condizioni di gara.
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