Art. 41 · Aggiudicazione

Art. 41

Aggiudicazione

In vigore dal 29 giu 2006
Aggiudicazione 1.   Ogni aggiudicazione equivale alla stipulazione di un contratto di vendita per il quantitativo di zucchero aggiudicato. L'aggiudicazione avviene, secondo i casi, sulla base dei seguenti elementi figuranti nell'offerta: a) il prezzo che l'aggiudicatario deve pagare; b) l'importo del premio di denaturazione; c) l'importo della restituzione all'esportazione. 2.   Il prezzo che l'aggiudicatario deve pagare è: a) nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), quello indicato nell'offerta; b) nel caso di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), quello indicato nelle condizioni di gara.
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