Art. 22
Svincolo delle cauzioni
In vigore dal 27 giu 2006
Svincolo delle cauzioni
1. Le cauzioni di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 2, sono svincolate solo se ricorrono le seguenti condizioni:
a)
sono state realizzate tutte le misure e gli interventi previsti, secondo i casi, nel piano di ristrutturazione, nel programma di ristrutturazione nazionale o nel piano aziendale;
b)
è stata presentata la relazione finale di cui all’, paragrafo 2;
c)
gli Stati membri hanno effettuato i controlli di cui all’;
d)
per l’aiuto alla ristrutturazione, l’impresa ha versato l’aiuto ai coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, nonché ai fornitori di macchinari, salvo qualora tali pagamenti siano erogati direttamente dallo Stato membro ai sensi dell’, paragrafo 2;
e)
se del caso, è stato pagato il prelievo sulle eccedenze applicabile alle scorte di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina fuori quota giacenti all’inizio della campagna di commercializzazione nella quale ha luogo la rinuncia alla quota.
2. In deroga al paragrafo 1, a richiesta del beneficiario, una cauzione può essere parzialmente svincolata in proporzione all’importo delle spese effettivamente sostenute per le misure e gli interventi previsti nel piano di ristrutturazione o nel piano aziendale, a condizione che sia stata effettuata l’ispezione di cui all’, paragrafo 1, e che sia stato redatto il verbale di ispezione ai sensi dell’, paragrafo 3.
3. Tranne in caso di forza maggiore, la cauzione è incamerata se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte entro il 30 settembre 2011.
Storico versioni
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