Art. 22

Svincolo delle cauzioni

In vigore dal 27 giu 2006
Svincolo delle cauzioni 1.   Le cauzioni di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 2, sono svincolate solo se ricorrono le seguenti condizioni: a) sono state realizzate tutte le misure e gli interventi previsti, secondo i casi, nel piano di ristrutturazione, nel programma di ristrutturazione nazionale o nel piano aziendale; b) è stata presentata la relazione finale di cui all’, paragrafo 2; c) gli Stati membri hanno effettuato i controlli di cui all’; d) per l’aiuto alla ristrutturazione, l’impresa ha versato l’aiuto ai coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, nonché ai fornitori di macchinari, salvo qualora tali pagamenti siano erogati direttamente dallo Stato membro ai sensi dell’, paragrafo 2; e) se del caso, è stato pagato il prelievo sulle eccedenze applicabile alle scorte di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina fuori quota giacenti all’inizio della campagna di commercializzazione nella quale ha luogo la rinuncia alla quota. 2.   In deroga al paragrafo 1, a richiesta del beneficiario, una cauzione può essere parzialmente svincolata in proporzione all’importo delle spese effettivamente sostenute per le misure e gli interventi previsti nel piano di ristrutturazione o nel piano aziendale, a condizione che sia stata effettuata l’ispezione di cui all’, paragrafo 1, e che sia stato redatto il verbale di ispezione ai sensi dell’, paragrafo 3. 3.   Tranne in caso di forza maggiore, la cauzione è incamerata se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte entro il 30 settembre 2011.
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