Art. 18

Pagamento dell’aiuto transitorio alle raffinerie a tempo pieno

In vigore dal 27 giu 2006
Pagamento dell’aiuto transitorio alle raffinerie a tempo pieno 1.   Nei limiti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 320/2006, l’aiuto transitorio alle raffinerie a tempo pieno è pagato dallo Stato membro ai beneficiari, a fronte delle spese ammissibili basate su un piano aziendale, in due rate: a) il 40 % nel settembre 2007; b) il 60 % nel marzo 2008. Il pagamento di ciascuna rata è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari al 120 % dell’ammontare della rispettiva rata. 2.   In deroga al paragrafo 1, la totalità delle spese ammissibili può essere saldata in un’unica soluzione, nel settembre 2007, a condizione che, entro il 15 settembre 2007: a) siano state realizzate tutte le misure e gli interventi previsti nel piano aziendale; b) sia stata presentata la relazione finale di cui all’, paragrafo 2; c) lo Stato membro abbia effettuato i controlli di cui all’. In questo caso il pagamento non è subordinato alla costituzione di una cauzione.
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Pagamento dell’aiuto transitorio alle raffinerie a tempo pieno (Art. 18 Regolamento (UE) 2006/968) — Testo vigente | Portale Normativo