Art. 18
Pagamento dell’aiuto transitorio alle raffinerie a tempo pieno
In vigore dal 27 giu 2006
Pagamento dell’aiuto transitorio alle raffinerie a tempo pieno
1. Nei limiti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 320/2006, l’aiuto transitorio alle raffinerie a tempo pieno è pagato dallo Stato membro ai beneficiari, a fronte delle spese ammissibili basate su un piano aziendale, in due rate:
a)
il 40 % nel settembre 2007;
b)
il 60 % nel marzo 2008.
Il pagamento di ciascuna rata è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari al 120 % dell’ammontare della rispettiva rata.
2. In deroga al paragrafo 1, la totalità delle spese ammissibili può essere saldata in un’unica soluzione, nel settembre 2007, a condizione che, entro il 15 settembre 2007:
a)
siano state realizzate tutte le misure e gli interventi previsti nel piano aziendale;
b)
sia stata presentata la relazione finale di cui all’, paragrafo 2;
c)
lo Stato membro abbia effettuato i controlli di cui all’.
In questo caso il pagamento non è subordinato alla costituzione di una cauzione.
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