Art. 16
Pagamento dell’aiuto alla ristrutturazione
In vigore dal 27 giu 2006
Pagamento dell’aiuto alla ristrutturazione
1. Il pagamento di ciascuna rata dell’aiuto alla ristrutturazione ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006 è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari al 120 % dell’ammontare della rispettiva rata.
2. Qualora i pagamenti ai coltivatori e ai fornitori di macchinari siano erogati direttamente dallo Stato membro ai sensi dell’, paragrafo 2, l’importo della rata corrispondente è ridotto degli importi da versare ai coltivatori e ai fornitori di macchinari.
3. L’aiuto alla ristrutturazione è pagato entro e non oltre il 30 settembre 2011.
4. Se del caso, la Commissione stabilisce, entro il 31 gennaio rispettivamente del 2008, del 2009, del 2010 e del 2011, le percentuali del primo e del secondo pagamento di cui all’, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 320/2006, nonché la data indicativa del secondo pagamento.
Storico versioni
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